STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO VIRTUS

Art. 1 – Il Gruppo Sportivo Virtus Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Campobasso Via Berlinguer snc ha lo scopo di propagandare, praticare ed incrementare l’attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù, promuovendo ogni forma di attività agonistica ed associativa.

Art. 2 – Il G.S. ha le seguenti categorie di soci:
ONORARI cat. A) Sono ammessi nella categoria di onorari, su delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che, pur non essendo soci, abbiano validamente contribuito con la loro particolare munificenza, per una prestazione sportiva o anzianità di attività, all’affermazione ed all’incremento del G.S.;
SOSTENITORI cat. B) Sono ammessi nella categoria di soci sostenitori tutti
coloro che si impegnano a versare una quota stabilita dal C.D.;
ATLETI cat. C) Sono ammessi nella categoria tutti gli atleti tesserati del G.S.;
DIRIGENTI cat. D) Sono tutti coloro che ricoprono una qualsiasi carica
sociale o che assolvono ad un qualunque incarico tecnico.

Art. 3 – Tutti i soci appartenenti alle categorie B) – C) e D) sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura stabilita, per ciascuna categoria, dal C.D.. I soci della categoria A) non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, mentre quelli della categoria C) sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento a qualsiasi Federazione o Ente Sportivo Nazionale, nella misura stabilita dal C.D. stesso.

Art. 4 – Salvo il diritto di voto (specificato al successivo articolo 7) tutte le categorie di soci hanno diritto a godere i benefici che offre il G.S. nei limiti delle necessità e delle possibilità. I soci atleti goderanno di particolari benefici ed assistenza in relazione alle loro attività.

Art. 5 – I soci atleti che si rifiutino o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, di pagare le quote sociali, saranno dichiarati morosi ed automaticamente, come tali, perderanno i diritti ed i benefici offerti dal G.S.. I soci che per più di tre volte avranno ricevuto l’invito a mettersi in regola con i pagamenti, saranno dimessi. La loro riammissione sarà decisa dal C.D. a condizione che essi regolarizzino la loro posizione.

Art. 6 – L’assemblea dei soci e’ convocata dal presidente pro-tempore con l’avviso personale. L’assemblea in seduta ordinaria e’ convocata prima della chiusura dell’anno sociale, mentre quella straordinaria può essere convocata, in qualsiasi momento, su iniziativa del C.D. qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei soci iscritti nell’anno sociale precedente.

Art. 7 – Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto qualora si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno un anno
b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Un socio può farsi rappresentare all’assemblea da un altro socio provvisto di una delega. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.

Art. 8 – Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 9 – L’assemblea ordinaria delibera su:
A) Relazione tecnica, morale e finanziaria del C.D.;
B) Tutte le proposte avanzate dal C.D. e dai soci poste all’ordine del giorno. Le proposte dei soci, da iscriversi all’ordine del giorno, devono pervenire al C.D. almeno 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea. Il C.D. dovrà avvertire, almeno un mese prima dalla data di convocazione dell’assemblea, tutti i soci.
L’assemblea ordinaria, inoltre, elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
Il numero dei membri del C.D. e’ di 9 (nove) persone.
Il numero dei membri del Consiglio di Presidenza e’ di 5 (cinque) persone.
I nove consiglieri eleggono nel loro interno il Presidente e le altre cariche.
Il C.D. viene abitualmente convocato dal Presidente e può essere convocato straordinariamente su richiesta scritta della metà più uno dei membri del C.D..

Art. 10 – Hanno diritto a voto tutti i soci che, all’atto della assemblea, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, mentre possono essere eletti quelli che, all’atto della designazione, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 11 – I componenti del C.D. eletti dall’assemblea si riuniscono entro 10 giorni dalla data di elezione e designano il Consiglio di Presidenza.
I posti vacanti determinatisi nel C.D., per qualsiasi ragione, vengono colmati dagli altri candidati che seguono nell’ordine secondo il numero dei voti di preferenza ottenuti in assemblea. Qualora non esistessero, per cooptazione da parte del C.D. stesso. In caso che i candidati abbiano lo stesso numero di preferenze, si effettua il ballottaggio.

Art. 12 – Al C.d.P. sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo.
Il C.d.P. ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento del G.S., esclusi quelli che lo statuto attribuisce all’assemblea dei soci.
Il C.d.P. propone, inoltre, sull’ammissione dei soci previo parere favorevole del C.D., sulla nomina degli allenatori. Designa, inoltre. di volta in volta, gli accompagnatori e stabilisce la partecipazione dei propri atleti, isolati o a squadre, a gare internazionali, nazionali o interregionali.

Art. 13 – Il C.D. vigila sull’osservanza dello statuto sociale, emana disposizioni per il buon andamento del G.S. e, su proposta del C.d.P., adotta provvedimenti disciplinari a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze.

Art. 14 – Il C.D. si riunisce ogni due mesi per il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione. Può essere convocato, anche in via straordinaria, dalla metà più uno dei componenti del C.D. stesso.

Art. 15 – Il Presidente rappresenta il G.S. e presiede il Consiglio.

Art. 16 – Il C.D. dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla successiva assemblea ordinaria. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il C.D. fanno ritenere dimissionario l’intero Direttivo.

Art. 17 – Lo scioglimento del G.S. può essere deliberato dalla assemblea dei soci con la maggioranza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La stessa assemblea deciderà della devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 18 – Il presente statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all’o.d.g. dell’assemblea;
b) che all’assemblea siano presenti almeno metà più uno dei soci aventi diritto a voto;
c) che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno 2/3 dei presenti